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Politica per la tutela dei minori

Itaca

ITACA S.R.L.

redatta in conformità ai Keeping Children Safe – International Child Safeguarding Standards

  • Rev: 00
  • Data: 07/10/2026
  • Approvata da: Consiglio di Amministrazione, Presidente Immacolata Stizzo

Indice

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Missione dell’Ente e finalità della Politica

1.1 Missione dell’Ente e rapporto con i minori

Itaca S.r.l. (di seguito, l’«Ente»), con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), Via Leonardo da Vinci n. 15, codice fiscale e partita IVA 06132940658, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno con il numero REA SA-499699 e nella sezione speciale delle start-up innovative, è una società a responsabilità limitata che opera nella progettazione e nell’erogazione di formazione specializzata, attraverso lo sviluppo di contenuti formativi immersivi basati sulle tecnologie della realtà virtuale, aumentata e mista e su altre tecnologie innovative a supporto dell’apprendimento di giovani e adulti.

Nell’ambito di tale missione l’Ente progetta ed eroga percorsi formativi, anche in modalità e-learning, rivolti a docenti, dirigenti e personale scolastico, a studenti di ogni ordine e grado, a professionisti, a persone in cerca di occupazione, a enti pubblici e a imprese, negli ambiti dell’innovazione didattica e della didattica digitale, della robotica e dell’artigianato digitale, dell’educazione ai media, dell’inclusione scolastica, dello sviluppo sostenibile e dell’apprendimento laboratoriale; realizza laboratori didattici per scuole, università e centri di formazione; sviluppa software e contenuti digitali per la formazione; organizza attività di istruzione e formazione professionale ed eventi a contenuto formativo.

L’Ente opera sul territorio nazionale e internazionale e partecipa a progetti, anche cofinanziati dall’Unione europea, in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

Per la natura delle proprie attività, l’Ente entra in contatto, direttamente o indirettamente, con persone di età inferiore ai diciotto anni, in particolare quando realizza percorsi formativi e laboratori destinati a studenti delle scuole di ogni ordine e grado, quando progetta, sviluppa o mette a disposizione contenuti formativi ed esperienze immersive destinati a studenti o da essi fruiti, e quando partecipa a progetti che prevedono attività con minori.

Tale contatto avviene in presenza, presso istituzioni scolastiche e formative o presso sedi di Partner, ovvero a distanza attraverso piattaforme e strumenti digitali, nonché mediante il trattamento dei dati personali, delle interazioni e delle immagini dei minori.

L’Ente considera la tutela dei minori parte integrante della propria missione e non un adempimento ad essa estraneo: la qualità educativa, formativa e sociale delle attività è inscindibile dalla sicurezza, dalla dignità e dal benessere delle persone di minore età che vi partecipano o che ne sono comunque interessate. In ragione della natura delle proprie attività, l’Ente riconosce in particolare la propria responsabilità nel garantire che le tecnologie, i contenuti e gli ambienti di apprendimento che progetta e gestisce siano sicuri, adeguati all’età e rispettosi dei diritti dei minori fin dalla loro progettazione.

1.2 Finalità della Politica

In ragione della natura delle proprie attività, l’Ente riconosce che ogni organizzazione che lavora con i minori, o la cui attività incide sulla loro vita, ha la responsabilità di assicurare che il proprio personale, i propri collaboratori, i propri programmi e la propria organizzazione non arrechino danno ai minori, non li espongano al rischio di abuso, violenza o sfruttamento, e che qualsiasi preoccupazione relativa alla loro sicurezza venga gestita con tempestività e, ove necessario, riferita alle autorità competenti.

La presente Politica per la tutela dei minori (di seguito, la «Politica») descrive in che modo l’Ente si impegna a prevenire ogni forma di danno ai minori e a rispondervi in modo appropriato. Essa è strutturata sui quattro standard internazionali elaborati da Keeping Children Safe: Politica, Persone, Procedure e Accountability.

La Politica si coordina con il sistema di gestione per la protezione dei dati personali e con le procedure interne adottate dall’Ente, che restano applicabili per quanto non diversamente previsto.

2. Dichiarazione di impegno e principi

L’Ente dichiara che ogni forma di abuso, violenza, sfruttamento o trascuratezza nei confronti dei minori è inaccettabile e adotta, nei confronti di tali condotte, un principio di tolleranza zero. L’Ente si impegna a creare e mantenere, in tutte le proprie attività, un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo, nel quale i minori possano partecipare, apprendere ed esprimersi senza timore, e nel quale chiunque nutra una preoccupazione per la sicurezza di un minore sappia a chi rivolgersi e sia sostenuto nel farlo.

L’Ente fonda la propria azione sui seguenti principi, che orientano l’interpretazione e l’applicazione dell’intera Politica:

  • Superiore interesse del minore. In ogni decisione che riguardi un minore, il suo superiore interesse è considerazione preminente e prevale su qualsiasi altro interesse, compreso quello dell’Ente.
  • Uguaglianza e non discriminazione. Tutti i minori hanno uguale diritto alla protezione, indipendentemente da età, genere, orientamento sessuale, origine etnica, religione o convinzioni, disabilità o condizione sociale. L’Ente riconosce che alcuni minori, per le loro condizioni personali o per le esperienze vissute, sono esposti a rischi maggiori e incontrano maggiori difficoltà nel chiedere aiuto.
  • Responsabilità condivisa. La tutela dei minori è responsabilità di ciascuna persona che opera per l’Ente o in suo nome, nell’ambito delle proprie funzioni.
  • Prevenzione. Le attività e i progetti dell’Ente sono progettati e attuati in modo da ridurre al minimo il rischio di danno, anche involontario, ai minori.
  • Collaborazione. L’Ente riconosce il ruolo primario dei genitori e di chi esercita la responsabilità genitoriale e collabora con le famiglie, con i Partner e con le autorità competenti per la protezione dei minori.
  • Riservatezza. Le informazioni relative ai minori e alle segnalazioni sono trattate con riservatezza e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e sono comunicate soltanto a chi abbia necessità di conoscerle per proteggere il minore o per adempiere a obblighi di legge.

3. Quadro di riferimento

La Politica si ispira ai diritti riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, e in particolare al diritto di ogni minore a essere protetto da ogni forma di violenza, abuso, sfruttamento e trascuratezza, ed è conforme ai Keeping Children Safe – International Child Safeguarding Standards. L’Ente opera nel rispetto della normativa nazionale applicabile, con particolare riguardo alle disposizioni penali poste a tutela dei minori, e alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Qualora la normativa applicabile preveda misure più rigorose di quelle stabilite dalla Politica, si applicano le prime.

4. Definizioni

Ai fini della presente Politica, i termini che seguono hanno il significato di seguito indicato.

  • Minore: qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni, indipendentemente dalla maggiore età o dall’età del consenso sessuale previste dalla legge del luogo in cui si svolge l’attività.
  • Destinatari: i componenti degli organi sociali, i dipendenti, gli apprendisti, i tirocinanti e i volontari dell’Ente, nonché i collaboratori, i consulenti, i docenti e gli altri soggetti che operano per conto o nell’interesse dell’Ente.
  • Partner: gli enti, pubblici o privati, con i quali l’Ente collabora nella progettazione o nell’attuazione di attività e progetti.
  • Abuso o maltrattamento: qualsiasi atto od omissione, intenzionale o no, che arrechi o possa ragionevolmente arrecare un danno alla salute, allo sviluppo o alla dignità di un minore. Comprende l’abuso fisico, l’abuso e lo sfruttamento sessuale, l’abuso emotivo o psicologico, la trascuratezza e lo sfruttamento economico. Ciascuna di tali forme di abuso rileva anche quando è commessa o agevolata mediante strumenti digitali.
  • Preoccupazione: qualsiasi timore, sospetto, osservazione, informazione o rivelazione, anche incompleta o non verificata, che faccia ritenere che un minore abbia subito, stia subendo o rischi di subire un danno, ovvero che un Destinatario abbia tenuto una condotta contraria alla Politica.
  • Referente per la tutela dei minori (di seguito, il «Referente»): la persona designata ai sensi del paragrafo 8 quale punto di riferimento dell’Ente per la tutela dei minori (child safeguarding focal point).

5. Ambito di applicazione

La Politica si applica a tutti i Destinatari, indipendentemente dalla natura e dalla durata del rapporto con l’Ente e dal ruolo ricoperto, e a tutte le attività dell’Ente, svolte in presenza o a distanza. Essa riguarda sia il contatto diretto con i minori sia il contatto indiretto, quale l’accesso a informazioni, dati personali o immagini che li riguardano. Il rispetto della Politica costituisce obbligo contrattuale per tutti i Destinatari.

I Destinatari sono tenuti al rispetto della Politica anche al di fuori dell’orario e del contesto di lavoro, ogniqualvolta la loro condotta nei confronti di minori possa essere ricondotta all’Ente.

La Politica si applica ai Partner nei termini previsti dal paragrafo 13.

PARTE II – STANDARD 1: POLITICA

6. Adozione, pubblicazione e diffusione della Politica

La Politica è approvata dall’organo amministrativo ed è pubblicata in versione integrale sul sito istituzionale dell’Ente. La Politica è comunicata a ciascun Destinatario, che è tenuto a rispettarla.

Analogamente, le persone esterne che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con minori nell’ambito delle attività dell’Ente sono informate della Politica e sono tenute a rispettarla.

I minori che partecipano alle attività e le loro famiglie sono informati dei contenuti essenziali della Politica secondo il paragrafo 14.

7. Responsabilità degli organi e delle funzioni

La responsabilità ultima di garantire che l’Ente sia un’organizzazione sicura per i minori spetta all’organo amministrativo, che approva la Politica e le sue revisioni e assicura risorse adeguate alla sua attuazione.

Ciascun Destinatario è responsabile di conoscere e rispettare la Politica e di segnalare senza ritardo qualsiasi Preoccupazione secondo le modalità del paragrafo 17.

PARTE III – STANDARD 2: PERSONE

8. Figure di riferimento per la tutela dei minori

L’organo amministrativo nomina un Referente per la tutela dei minori e, ove possibile in relazione al personale dell’ente, un sostituto, che ne fa le veci in caso di assenza o di conflitto di interessi. Il Referente è scelto tra persone dotate di adeguata autorevolezza e competenza, dispone del supporto e delle risorse necessari allo svolgimento dell’incarico.

Il Referente è il punto di riferimento dell’Ente per le questioni relative alla tutela dei minori.

L’organo amministrativo individua, inoltre, al proprio interno o nella direzione, un responsabile apicale per la tutela dei minori, che sovrintende all’attuazione della Politica e riceve le segnalazioni che riguardino il Referente o il sostituto. Per i progetti che prevedono attività con minori può essere designato un referente di progetto, che opera in raccordo con il Referente.

9. Reclutamento e selezione sicuri

L’Ente adotta procedure di reclutamento e selezione che prevedono solide misure di tutela dei minori. Il presente paragrafo si applica al personale dipendente e ai collaboratori, nonché ai tirocinanti e ai volontari.

9.1 Analisi del ruolo

Prima di avviare la ricerca di una figura, l’Ente analizza il ruolo sotto il profilo della tutela dei minori e dei rischi connessi. Verifica in particolare se il ruolo comporti contatto con minori e di che tipo, se comporti accesso non supervisionato ai minori o una posizione di fiducia nei loro confronti, se preveda altre forme di contatto, anche a distanza tramite posta elettronica, telefono o strumenti digitali, e se consenta l’accesso a informazioni sui minori. Ai fini della Politica sono «ruoli a contatto con minori» quelli che comportano un contatto costante e diretto – non occasionale – con minori, in presenza o a distanza, ovvero l’accesso a informazioni che li riguardano.

Se il ruolo implica un contatto con minori, l’ente include tra i criteri di selezione l’esperienza pertinente e l’offerta di contratto o il conferimento dell’incarico sono subordinati all’esito positivo delle referenze e dei controlli di cui al paragrafo 10. Se la tipologia contrattuale lo consente, l’Ente valuta il ricorso al periodo di prova per verificare l’idoneità della persona al ruolo.

10. Controlli preventivi sui precedenti (vetting)

10.1 Controlli per i Destinatari che operano in Italia

Quando il ruolo comporta contatti diretti e regolari con minori e si instaura un rapporto di lavoro, l’Ente può richiedere, prima dell’avvio dell’attività e laddove ne ravveda la necessità in relazione alla mansione che il lavoratore sarà chiamato a svolgere, che il candidato dichiari di non aver subito condanne per i reati in danno di minori di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies c.p. o sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

10.2 Valutazione degli esiti e trattamento dei dati

La sussistenza di una condanna o di una misura interdittiva per i reati di cui al punto precedente, o per altri reati commessi in danno di minori, preclude l’affidamento di un ruolo a contatto con minori. Ogni altra informazione emersa dai controlli è valutata in forma riservata dal Referente insieme alla funzione risorse umane, tenendo conto della sua pertinenza rispetto al ruolo.

I dati relativi a condanne penali sono trattati nei soli limiti consentiti dall’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall’art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003, e solo da persone autorizzate.

11. Codice di condotta

Il presente Codice di condotta stabilisce i comportamenti che i Destinatari sono tenuti a osservare nei confronti dei minori, in presenza e online, durante e al di fuori delle attività dell’Ente. In ogni situazione non espressamente disciplinata, i Destinatari si attengono ai principi della Politica e, in caso di dubbio, si rivolgono al Referente. L’inosservanza del Codice di condotta comporta l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 19.

11.1 Comportamenti attesi

Ciascun Destinatario è tenuto a:

  • trattare ogni minore con rispetto e dignità, senza alcuna forma di discriminazione o favoritismo;
  • mantenere in ogni circostanza confini professionali chiari e un comportamento adeguato al ruolo, ricordando che la responsabilità di tali confini spetta sempre all’adulto, anche quando sia il minore a cercare un contatto inappropriato;
  • svolgere le attività, per quanto possibile, alla presenza o alla vista di altri adulti;
  • utilizzare un linguaggio appropriato e modalità non violente nella gestione dei comportamenti dei minori;
  • comunicare con i minori esclusivamente attraverso canali e account istituzionali e per le finalità dell’attività;
  • intervenire in modo tempestivo e appropriato in caso di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o violenza tra minori;
  • segnalare senza ritardo, secondo il paragrafo 17, qualsiasi Preoccupazione, anche se riguarda un collega, un superiore o un Partner.

11.2 Comportamenti vietati

A ciascun Destinatario è fatto divieto di:

  • colpire, aggredire fisicamente o maltrattare in qualsiasi modo un minore;
  • intrattenere qualsiasi relazione o attività di natura sessuale con un minore, indipendentemente dall’età del consenso prevista dalla legge locale e dal presunto consenso del minore;
  • utilizzare linguaggio, gesti o comportamenti offensivi, umilianti o sessualizzati, anche in forma di scherzo, ovvero esporre i minori a contenuti di tale natura;
  • avere contatti fisici inappropriati o non necessari con un minore;
  • trascorrere tempo da solo con un minore in luoghi isolati o non visibili, ovvero tenere con lui sessioni online individuali non previste dall’attività;
  • invitare un minore presso la propria abitazione, condividere con lui la stanza o trasportarlo da solo con un mezzo proprio, al di fuori dei casi espressamente autorizzati;
  • stabilire con un minore contatti personali al di fuori dei canali e delle finalità dell’attività, anche tramite profili social o applicazioni di messaggistica personali, o chiedergli di mantenere segreti;
  • offrire a un minore denaro, regali o vantaggi che possano creare un rapporto privilegiato, ovvero offrirgli o consentirgli l’uso di alcol, tabacco o sostanze stupefacenti;
  • fotografare, filmare o registrare un minore, o diffonderne l’immagine o i dati, al di fuori di quanto previsto dal paragrafo 16;
  • accedere, produrre, detenere o diffondere materiale pedopornografico, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi luogo;
  • ignorare o non segnalare comportamenti contrari alla Politica, ovvero ostacolare una segnalazione o porre in essere ritorsioni nei confronti di chi l’ha effettuata.

11.3 Comportamenti tra minori

Ai minori che partecipano alle attività è richiesto di rispettarsi reciprocamente e di astenersi da bullismo e cyberbullismo, violenza fisica e verbale, molestie, condivisione di immagini altrui senza consenso e ogni forma di discriminazione. Tali regole sono comunicate ai minori all’avvio delle attività, in forma adatta alla loro età. I comportamenti dannosi tra minori sono gestiti secondo il paragrafo 17, tenendo conto che anche il minore autore del comportamento può avere bisogno di protezione.

12. Formazione e supporto

Tutte le persone impiegate o incaricate dall’Ente, compresi tirocinanti e volontari, hanno accesso a una formazione regolare sulla tutela dei minori, adeguata al ruolo e alle responsabilità e avviata già nella fase di inserimento. La formazione comprende un’introduzione alla Politica e alle relative procedure e spiega come riconoscere i segnali di abuso e come rispondere alle Preoccupazioni secondo il paragrafo 17.

Il Referente, il sostituto, il responsabile apicale e gli eventuali referenti di progetto hanno accesso a consulenza e supporto qualificati quando sorgono Preoccupazioni o incidenti, e sono in grado di individuare le fonti di supporto per i minori e le loro famiglie.

13. Partner, fornitori e terzi

Prima di avviare una collaborazione che comporti attività con minori, l’Ente verifica se il Partner disponga di una propria politica di tutela dei minori coerente con gli standard Keeping Children Safe; in mancanza, il Partner si impegna a rispettare la presente Politica per le attività svolte nell’ambito della collaborazione.

Gli accordi con i Partner, i fornitori e i collaboratori che entrano in contatto con minori prevedono l’impegno a rispettare la Politica o misure equivalenti.

14. Coinvolgimento dei minori e delle famiglie

L’Ente informa i minori che partecipano alle attività e i loro genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, del proprio impegno per la tutela dei minori, dei comportamenti che possono attendersi dai Destinatari e dei canali attraverso i quali possono segnalare una Preoccupazione o presentare un reclamo, con modalità e linguaggio adeguati all’età, anche mediante una sintesi della Politica.

La partecipazione dei minori alle attività avviene, di norma, con il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

PARTE IV – STANDARD 3: PROCEDURE

15. Valutazione dei rischi e svolgimento delle attività

Prima dell’avvio di ciascun progetto o attività che comporti contatto diretto con minori, l’Ente valuta i rischi che l’attività può comportare per i minori e individua le misure per prevenirli o ridurli. La valutazione considera il contesto, le caratteristiche dei minori coinvolti e il tipo di contatto, e prende in esame le aree di rischio pertinenti, quali le persone impiegate, i Partner, le modalità di svolgimento delle attività, le tecnologie e i prodotti digitali utilizzati o sviluppati dall’Ente, la comunicazione e i dati personali.

Le attività con minori, in presenza e online, si svolgono con le modalità di vigilanza definite nella valutazione dei rischi. Le attività online si svolgono attraverso piattaforme e account istituzionali, configurati in modo da consentire all’organizzatore il controllo dei partecipanti. I prodotti, le piattaforme e i contenuti digitali progettati o gestiti dall’Ente e destinati a minori tengono conto, fin dalla progettazione, dei rischi individuati e delle relative misure.

16. Immagini e dati personali dei minori

La raccolta e l’utilizzo di fotografie, video e storie che riguardano minori sono consentiti esclusivamente per finalità connesse alle attività dell’Ente, previo consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale e assenso del minore. Le immagini rispettano la dignità del minore, non lo ritraggono in condizioni di nudità o in pose inappropriate e, se destinate alla diffusione, non contengono informazioni che consentano di risalire al suo luogo di residenza o alla scuola frequentata; la geolocalizzazione dei dispositivi è disattivata.

I dati personali dei minori sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con accesso limitato alle sole persone autorizzate.

17. Segnalazione e gestione delle Preoccupazioni

17.1 Principi

La sicurezza e il benessere del minore sono sempre la considerazione prioritaria. Ogni Preoccupazione deve essere segnalata senza ritardo, anche se si basa su elementi incompleti. Le segnalazioni sono gestite con tempestività e riservatezza.

17.2 Canali di segnalazione

Le Preoccupazioni sono segnalate al Referente o, in sua assenza, al sostituto. Le Preoccupazioni che riguardano il Referente o il sostituto sono indirizzate al responsabile apicale; quelle che riguardano il responsabile apicale o un componente dell’organo amministrativo sono indirizzate alla Direzione dell’Ente.

I minori, i genitori e qualsiasi terzo possono segnalare una Preoccupazione o presentare un reclamo contattando il Referente ai recapiti pubblicati con la Politica, ovvero rivolgendosi a qualsiasi Destinatario, che trasmette senza ritardo la segnalazione al Referente.

17.3 Gestione della segnalazione

Il Referente esamina senza ritardo la segnalazione, se del caso con il supporto del responsabile apicale e della funzione legale. Lo scopo è stabilire se il minore si trovi in pericolo, se la Preoccupazione riguardi un Destinatario o un Partner ovvero una situazione esterna all’Ente, e se debbano essere informate le autorità.

Quando la Preoccupazione riguarda fatti che possono costituire reato o una situazione di pregiudizio per il minore, il Referente assicura che ne siano informate senza ritardo le autorità competenti, quali l’autorità giudiziaria, le forze di polizia o i servizi sociali. Restano fermi gli obblighi di denuncia gravanti personalmente su chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

17.4 Tutela e supporto delle persone coinvolte

L’Ente assicura che chi effettua in buona fede una segnalazione non subisca ritorsioni. Alla persona segnalata garantisce il rispetto della presunzione di innocenza e del diritto di difesa. Il minore e la sua famiglia sono indirizzati verso servizi di supporto qualificati. Il Referente conserva la documentazione relativa a ciascuna segnalazione in forma riservata, con accesso limitato alle sole persone autorizzate.

PARTE V – STANDARD 4: ACCOUNTABILITY

18. Monitoraggio, rendicontazione e riesame

L’attuazione della Politica è monitorata con regolarità dal Referente e dall’Organo amministrativo.

Il Referente redige con cadenza annuale una relazione all’organo amministrativo sullo stato di attuazione della Politica, sulla formazione svolta, sulle Preoccupazioni gestite, in forma anonima e aggregata, e sulle azioni di miglioramento individuate anche alla luce dei casi trattati. I principali risultati sono riportati nei documenti di rendicontazione annuale dell’Ente.

La Politica è riesaminata periodicamente e, in ogni caso, quando l’esperienza maturata nella gestione dei casi, le modifiche normative o i cambiamenti delle attività dell’Ente lo rendano necessario. Almeno ogni tre anni l’adeguatezza delle misure di tutela è valutata da un soggetto esterno e indipendente. Le revisioni sono approvate dall’organo amministrativo e pubblicate secondo il paragrafo 6.

19. Violazioni e misure conseguenti

La violazione della Politica costituisce, per i dipendenti, illecito disciplinare sanzionabile in conformità alla legge e al contratto collettivo applicato. Per i tirocinanti e i volontari la violazione può comportare l’interruzione del tirocinio o dell’attività; per i collaboratori, i fornitori e i Partner costituisce inadempimento contrattuale che può comportare la risoluzione del contratto o dell’accordo. Le misure si applicano indipendentemente dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale.

20. Disposizioni finali

La Politica entra in vigore alla data di approvazione da parte dell’organo amministrativo. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle procedure interne dell’Ente.